Onorificenze

Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Data del conferimento: 02/06/2008

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/268185

 

Cenni storici

Istituito con la Legge 3 marzo 1951, n. 178 (G.U. n. 73 del 30 marzo 1951), è il primo fra gli Ordini nazionali ed è destinato a “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.“.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dell’Ordine.

L’Ordine, retto da un Consiglio composto di un Cancelliere, che lo presiede, e di dieci membri è articolato nei gradi onorifici di: Cavaliere di Gran Croce, Grande Ufficiale, Commendatore, Ufficiale, Cavaliere. Il Cavaliere di Gran Croce può essere insignito della decorazione di Gran Cordone.

Più avanti sono riportati, integralmente, la legge istitutiva con le successive modificazioni, le norme di attuazione e lo Statuto dell’O.M.R.I.

Di seguito i punti principali:
– a nessuno può essere conferita, per la prima volta, un’onorificenza di grado superiore a quella di Cavaliere. Fanno eccezione alcune situazioni particolari, espressamente stabilite dalla legge;
– per benemerenze di segnalato rilievo e per ragioni di cortesia internazionale, il Presidente della Repubblica può conferire onorificenze fuori della proposta e del parere richiesti dalla legge;
– le concessioni delle onorificenze hanno luogo il 2 giugno, ricorrenza della fondazione della Repubblica, e il 27 dicembre, ricorrenza della promulgazione della Costituzione. Soltanto le concessioni motu proprio, quelle legate alla cessazione dal servizio dei pubblici dipendenti e quelle accordate a stranieri possono avvenire in qualunque data;
– salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita dell’onorificenza l’insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell’Ordine.
– è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni e privati;
– non sono conferite onorificenze nei riguardi di persone che non abbiano compiuto il 35° anno di età ad eccezione delle concessioni motu proprio ai sensi dell’art. 2 dello Statuto. Per il conferimento di un’ onorificenza di grado superiore è prevista la permanenza di tre anni nel grado inferiore;
– le onorificenze non possono essere conferite ai Deputati e ai Senatori, durante il mandato parlamentare;
– i colori dell’Ordine sono il verde e il rosso.

La Cancelleria dell’Ordine ha sede in Roma, Via del Quirinale n.30
(tel. 06/46994175 – fax 06/46994182 – email onorificenze.omri@quirinale.it).

Con D.P.R. del 30 marzo 2001, n.173, le insegne dell’ Ordine al merito della Repubblica Italiana sono state rinnovate.
Le precedenti insegne possono, comunque, essere portate liberamente.

PDF:

Le Onorificenze – Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Fonti normative – Ordine al Merito della Repubblica Italiana

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